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DIRITTO DI CRONACA SOTTO TIRO.

Berlusconi  promette 5 anni

di galera ai giornalisti che

pubblicano le intercettazioni,

ma dalla Corte di Strasburgo

viene un forte monito al

Parlamento italiano: prevale

l'informazione. Libertà di

stampa "più forte" dell'istruttoria.

NO DELL'UNCI E DELL'ANM.

 

Questo articolo di  Marina Castellaneta, pubblicato il 21 giugno 2007 su "Il Sole 24 Ore", è sempre attuale ed è monito per il Governo che si accinge a legiferare sulla libertà di stampa.

 

Il diritto della stampa di informare su indagini in corso e quello del pubblico di ricevere notizie su inchieste scottanti prevalgono sulle esigenze di segretezza. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza del 7 giugno scorso, ha condannato la Francia per violazione della libertà di espressione (ricorso n. 1914/02). Questo perché i tribunali interni avevano condannato due giornalisti che avevano pubblicato un libro sul sistema di intercettazioni illegali attuato durante la Presidenza Mitterand. Nell'opera, oltre che stralci di dichiarazioni al giudice istruttore e brogliacci delle intercettazioni, era contenuto l'elenco delle persone sottoposte ai controlli telefonici. Se i giudici francesi hanno fatto pendere l'ago della bilancia verso la tutela del segreto istruttorio, punendo i giornalisti, la Corte europea ha invece rafforzato il ruolo della stampa nella diffusione di fatti scottanti, soprattutto quando coinvolgono politici. In questi casi, i limiti di critica ammissibili sono più ampi, perché sono interessate persone che si espongono volontariamente a un controllo sia da parte dei giornalisti, che della collettività.

La Corte europea ha ammesso che i due autori avevano violato le norme sul segreto istruttorio, ma ha riconosciuto prevalente l'esigenza del pubblico di essere informato sul procedimento giudiziario in corso e sui fatti oggetto del libro, al quale erano allegati alcuni verbali di intercettazioni. È legittimo - secondo i giudici europei - accordare una protezione particolare al segreto istruttorio, sia per assicurare la buona amministrazione della giustizia, sia per garantire il diritto alla tutela della presunzione d'innocenza delle persone oggetto d'indagine. Ma su queste esigenze prevale il diritto di informare, soprattutto quando si tratta di fatti che hanno raggiunto una certa notorietà tra la collettività. Non solo. La Corte europea ha ribaltato l'onere della prova: non tocca ai giornalisti dimostrare che non hanno violato il segreto istruttorio, ma spetta alle autorità nazionali dimostrare in quale modo «la divulgazione di informazioni confidenziali può avere un'influenza negativa sulla presunzione di innocenza» di un indagato. In caso contrario, la protezione delle informazioni coperte da segreto non «è un imperativo preponderante». Ciò che conta è che i giornalisti agiscano in buona fede, fornendo dati esatti e informazioni precise e autentiche nel rispetto delle regole deontologiche della professione. Una bocciatura anche per le pene disposte dai tribunali nazionali. Secondo la Corte europea, infatti, la previsione di un'ammenda e l'affermazione della responsabilità civile dei giornalisti possono avere un effetto dissuasivo nell'esercizio di questa libertà, effetto che non viene meno anche nel caso di ammende relativamente moderate.

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INTERCETTAZIONI.

BERLUSCONI: "5 ANNI

DI CARCERE  A CHI

LE PROPAGHERA'.

NO DELL'UNCI E DEI

GIUDICI DELL'ANM.

 

Santa Margherita Ligure, 7 giugno 2008.  «Noi intendiamo introdurre il divieto assoluto di intercettazioni telefoniche, escludendo quelle che riguardano la criminalità organizzata e il terrorismo e nel prossimo Consiglio dei ministri porteremo un nuovo provvedimento»: lo dice il premier Silvio Berlusconi, intervenendo al convegno dei Giovani imprenditori. «Saranno previsti cinque anni di carcere per chi le eseguirà e chi le propagherà nonché una forte penalizzazione economica per gli editori che le pubblicano», aggiunge il Cavaliere. (ANSA).

 

INTERCETTAZIONI: UNCI, TORNA MINACCIA CARCERE PER CRONISTI.

Roma, 7 giugno 2008.  «Torna la minaccia del carcere per i cronisti che svolgono il loro lavoro correttamente riferendo le notizie di cui sono venuti in possesso. Addirittura la pena di 5 anni di reclusione, ha anticipato oggi il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sarà prevista, per chi propagherà il contenuto di intercettazioni telefoniche, da un provvedimento che sarà presentato nel prossimo Consiglio dei Ministri». Lo sottolinea in una nota l'Unione Nazionale Cronisti Italiani, che «in attesa di conoscere nei dettagli il testo del provvedimento annunciato, sottolinea che non è possibile fare confusione tra intercettazioni realizzate in modo abusivo e quelle disposte dalla magistratura e che il contenuto di queste ultime, quando è allegato nei provvedimenti di richiesta di rinvio a giudizio, e quindi è stato portato a conoscenza dell'indagato, diventa pubblico». L'Unci sostiene pertanto che «iniziative proposte per tutelare la privacy, come ha detto l'altro ieri il Ministro della Giustizia Angelino Alfano, non possono essere utilizzate per ridurre la libertà di stampa e il diritto dei cittadini di essere informati in modo completo e tempestivo sull'andamento delle indagini giudiziarie». L'Unione Cronisti quindi, «invita Fnsi, Ordine dei giornalisti e l'intera categoria a vigilare per evitare che si ripeta il tentativo di eliminare il diritto-dovere di cronaca contenuto nel provvedimento proposto dall'ex ministro Mastella nella scorsa legislatura». (ANSA).

 

INTERCETTAZIONI: TOGHE; NO STRETTA, COSì SI DEPENALIZZA.

Roma, 7 giugno 2008. I magistrati bocciano la stretta annunciata dal premier sulle intercettazioni e in particolare l'idea di limitarle solo alle indagini su criminalità organizzata e terrorismo. E avvertono: così si rischia di fatto di depenalizzare alcuni reati. «Lo strumento delle intercettazioni è fondamentale per le investigazioni non solo sui reati più gravi, ma anche per quelli comuni come le estorsioni. - dice il presidente dell'Anm Luca Palamara- Una selezione drastica rischia di restringere la possibilità di indagare». Certo, ammette il leader del sindacato delle toghe, «altra cosa è la pubblicazione delle intercettazioni: va trovato il giusto equilibrio tra il diritto alla riservatezza e quello all'informazione». «Un maggior rigore nel rispetto della privacy è doveroso e molto si può fare per evitare divulgazioni indebite - riconosce Edmondo Bruti Liberati, procuratore aggiunto a Milano e presidente di Magistratura democratica- - ma per diversi tipi di reati le intercettazioni sono strumenti essenziali per raccogliere prove; escluderle per corruzione, concussione, insider trading, significa di fatto depenalizzare questi reati». Anche l'ex procuratore di Torino Marcello Maddalena sottolinea che le intercettazioni sono «uno strumento fondamentale per tutta una serie di reati». E restringendone il campo, «si diminuiscono le possibilità di scoprire gli attori di questi reati». E Antonino Ingroia, pm a Palermo avverte: «il nodo delle intercettazioni è fondamentale :il futuro di indagini sulla criminalità dei potenti dipende dalla tenuta degli strumenti investigativi». (ANSA)


Pubblichiamo il commento di Franco Abruzzo al disegno di legge 2005 sulle intercettazioni presentato al Parlamento dal Governo Berlusconi dell'epoca. Perché tutti abbiano elementi sulla nuova minacciata riforma, che appare, dai primi dati, peggiorativa rispetto a quella di tre anni fa.

 

In: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=327

Analisi del disegno di legge all'esame del Senato (7 ottobre 2005).

Intercettazioni: tornano in auge

le norme fasciste del 1930!

Cronaca giudiziaria imbrigliata.

Niente carcere per i giornalisti,

ma sospensione cautelare

dalla professione fino a tre mesi.

Gli editori, che rischiano sanzioni

da 25mila euro a 232mila euro,

potrebbero decidere di intervenire

(con la scusa delle sanzioni)

nella fattura dei giornali, minando

così l'autonomia dei giornalisti

 

L'applicazione del dlgs 231/2001 alle imprese multimediali in relazione alla violazione dell'articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) potrebbe determinare una ingerenza (giustificata dai rischi delle sanzioni pecuniarie) degli editori nella vita e nella fattura dei giornali con conseguente compromissione dell'autonomia della professione di giornalista. Probabilmente questo è il vero obiettivo (per ora "incartato") del disegno di legge del Governo Berlusconi. Le imprese multimediali italiane, così, diventerebbero simili a quelle americane, inglesi, tedesche e francesi nelle quali l'editore gioca un ruolo determinante nelle scelte quotidiane delle notizie da pubblicare. La nuova normativa è soltanto apparentemente contro gli editori, ma in realtà mira a dare agli stessi il "potere" di fare i giornali, riducendo il ruolo dei direttori e dei redattori a quello di impiegati di redazione. I giornalisti devono difendere con determinazione la legge 69/1963, che, forte della deontologia elevata a norma, delinea, con l'aiuto dell'articolo 21 (II comma) della Costituzione, una professione indipendente, libera da "censure" e da "autorizzazioni".

 

 

di Franco Abruzzo

docente universitario a contratto di Diritto dell'informazion.

 

Indice

1. Premessa. Si torna alla legislazione del 1930. Aziende multimediali sotto tiro, ma (con l'alibi delle sanzioni) in grado di "impossessarsi" delle scelte redazionali.

2. Niente carcere per giornalisti ma un'ammenda fino a 750 euro di sanzione con la coda della sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi (.ma la norma è inapplicabile).

3. Pene più severe per i pubblici ufficiali "gole profonde". Il segreto professionale dei giornalisti tutelato soprattutto dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e dalle sentenze della Corte di Strasburgo. L'articolo 326 Cp non riguarda i giornalisti.

4. Sanzioni amministrative (da 25mila a 232mila euro) anche per l'impresa multimediale. La salvezza (per le aziende) è la formazione continua dei giornalisti

5) In coda il testo del Ddl 9 settembre 2005; i testi (con le modifiche) della legge sulla stampa, del Codice penale e del Codice di procedura penale; l'articolo 32 del Dlgs 177/2005; gli articoli fondamenti del Dlgs 231/2001.

In: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=327

 

 

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