|
|
ideabiografica.com - rivista on line - Registrazione Tribunale Milano n. 148 del 14 marzo 2007 direttore responsabile: Andrea Di Cesare |
|
Tutto sul giornalismo e sulla professione in www.francoabruzzo.it Testo integrale in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3884 INTERCETTAZIONI. MAXI-EMENDAMENTO al “DDL ALFANO”: IL GOVERNO CHIEDE la FIDUCIA alla CAMERA. RESTA il CARCERE per i CRONISTI, ma la PENA PUÒ DIVENTARE SANZIONE PECUNIARIA. SUGLI 007 DECIDE IL PREMIER. IL TESTO IN SINTESI.
DIVIETO PUBBLICAZIONE - Il testo cambia. Prima era vietato scrivere di tutto fino all'inizio del dibattimento. Ora si prevede che per le intercettazioni, anche quelle non più coperte da segreto, resti il divieto di pubblicazione anche parziale fino alla conclusione delle indagini preliminari. E sarà vietato pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto. Fanno eccezione le intercettazioni riportate nelle ordinanze. Per quelle permane il divieto di pubblicazione. LE PROTESTE DELLA FNSI, DELL'ORDINE E DELL'UNCI.
Roma, 9 giugno 2009. Il governo rompe ogni indugio e presenta un maxi-emendamento al ddl intercettazioni per chiedere il voto di fiducia alla Camera. La proposta di modifica, che porta la firma del Guardasigilli Angelino Alfano, recepisce di fatto il testo approvato in commissione Giustizia il 16 febbraio scorso più alcuni emendamenti presentati da governo e relatore nel comitato dei nove della commissione. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del provvedimento: ……………….. segue in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3884 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3486 ENZO CHELI (Giurista ordinario Diritto costituzionale Università di Firenze) e CARLO FEDERICO GROSSO (Giurista ordinario Diritto penale Università di Torino).
Parere pro veritate sul ddl n. 1415 in tema di intercettazioni telefoniche redatto per conto della Fieg e depositato in Commissione Giustizia il 2 ottobre 2008: "Il “diritto all’informazione” viene a trovare il suo supporto, oltre che nell’art. 21 cost., in uno dei caratteri fondamentali della funzione giurisdizionale (la pubblicità dei giudizi) desumibile sia dall’art. 101 cost. che dai principi del “giusto processo”. E se è vero, sempre alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale – che la “pubblicità dei giudizi” (e, conseguentemente, il “diritto all’informazione” relativo agli stessi) può incontrare limiti nella presenza di contrapposti interessi di rilevanza costituzionale (quali quelli connessi alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, del buon costume, della presunzione di innocenza, etc.) è anche vero che gli stessi devono essere in ogni caso individuati in termini non generici, e definiti in forme ragionevoli e proporzionate, così da non paralizzare o rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio di quell’informazione sulle vicende del processo che si realizza attraverso il “diritto di cronaca” ". IL PARERE E’ UN TESTO FONDAMENTALE PER CAPIRE LA SVOLTA ILLIBERALE SULLA LEGISLAZIONE SULLA STAMPA. IN CODA: "Ddl Alfano, se lo conosci lo eviti". E’ il titolo del quaderno dell’'Unione nazionale cronisti italiani dedicato al progetto di legge sulle intercettazioni. Tutti i contributi possono essere recuperati con un colpo di mouse. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3024 “Guida al diritto” n. 40/2008 settimanale di “Il Sole 24 Ore”. ANALISI. Con il ddl intercettazioni tramutato in legge, cronaca giudiziaria destinata a scomparire.
I cronisti e i direttori rischiano non solo il carcere “fino a 3 anni”, ma anche la sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi non solo per la pubblicazione di intercettazioni, ma anche se “mediante modalità o attività illecita, prendono - dice il nuovo articolo 617/septies del Cp - diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto”. L’articolo 58 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista impedisce, però, al Consiglio dell’Ordine l’adozione di qualsiasi provvedimento prima della conclusione del processo penale. La nuova norma, pertanto, potrebbe essere inapplicabile, perché non è coordinata con l’articolo 58 citato. Anche i pubblici ufficiali, che rivelano illecitamente il contenuto di intercettazioni, conversazioni o interrogatori di testimoni e imputati, rischiano il carcere non più fino a un anno come accade oggi, ma fino a cinque. di FRANCO ABRUZZO °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3371 Il Quotidiano della Calabria del 21/2/2009 – pagg. 1-15 Intercettazioni - "Dl Alfano". Giornalisti soggetti a censura e cittadini disinformati di FRANCO ABRUZZO 9 - 06 - 09
Tutto sul giornalismo e sulla professione in www.francoabruzzo.it °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3884 DDL INTERCETTAZIONI. Camera: dibattito a metà giugno.
GOVERNO: SUGLI 007 DECIDE IL PREMIER. 9 EMENDAMENTI al testo. Confermato il carcere per i cronisti ma resta 'oblabile'
L'esercizio del DIRITTO DI CRONACA rimane difficile: nel testo originario i giornalisti non avrebbero potuto scrivere praticamente nulla degli atti relativi ad un procedimento penale fino all'inizio del dibattimento. Ora, negli emendamenti presentati dal relatore e presidente della commissione Giustizia di Montecitorio, Giulia Bongiorno, si prevede che per gli atti non più coperti da segreto resti il divieto di pubblicazione anche parziale fino a che non si siano concluse le indagini preliminari, ma se ne potrà comunque scrivere per riassunto o raccontandone il contenuto. Resta invece il divieto totale di pubblicazione delle intercettazioni "anche se non più coperte da segreto" fino alla conclusione delle indagini preliminari. Sarà vietato, infine, pubblicare (anche in modo parziale, per riassunto o nel contenuto) le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di ché se ne potrà pubblicare il contenuto. Fanno eccezione le intercettazioni riportate nelle ordinanze. Per quelle permane il divieto di pubblicazione. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 21 - 05 - 09 |