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ideabiografica.com - rivista on line - Registrazione Tribunale Milano n. 148 del 14 marzo 2007 direttore responsabile: Andrea Di Cesare |
ESAME DI STATO GIORNALISTA
I testi in www.francoabruzzo.it
Dpr 115/1965
Come è cambiato l'esame
di Stato dei giornalisti.
Cinque articoli modificati
dal Dpr 122/2008 per dare via
libera al personal computer.
Il 26 settembre inizia l'era del personal computer anche per l'esame dei
giornalisti. La cosa può far sorridere, eppure è la prima data degli esami
di idoneità professionale in cui i candidati non saranno più costretti
all'uso esclusivo della macchina da scrivere. Con l'attesa modifica (con il
dpr 122/2008) del precedente regolamento, i candidati che avranno
esplicitamente richiesto di utilizzare un personal computer, riceveranno in
sede di esame un dischetto CD-ROM e una penna USB da applicare al proprio
PC. Il primo contiene un apposito sistema operativo che viene caricato nella
memoria RAM e un programma di videoscrittura uniforme. La penna USB serve
invece per registrare e salvare le tre prove dell'elaborato. Il loro uso
congiunto scavalca quindi il sistema operativo preinstallato e il
dispositivo di memoria del disco fisso. Per l'adeguamento alla tecnologia
informatica si chiarisce inoltre che lo svolgimento della prima prova
(sintesi di un articolo o di altro testo scelto tra quelli forniti dalla
commissione) consiste di un testo non superiore a 30 righe dattiloscritte di
60 caratteri ciascuna, per un totale di 1800 caratteri compresi gli spazi.
Il testo della terza prova (redazione di un articolo su argomenti di
attualità proposti dalla commissione) non deve superare le 45 righe da 60
caratteri ciascuna, per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi. Il
sito internet dell'Ordine nazionale dei giornalisti (www.odg.it) indica le
specifiche tecniche minime dei personal computer dei candidati e offre per
questo una verifica di conformità on-line da riportare nel modulo richiesto
per l'ammissione. (www.cittadinolex.it).
Dpr 115/1965. Articolo 44. Prova di idoneità professionale.
1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge
consiste:
a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo
scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di
30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi
gli spazi (1);
b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura
politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione
mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a
rispondere per iscritto;
c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal
candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni,
economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla
commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa
fornita.
Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un
totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi (2).
2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la
conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche
attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche
inerenti all'esercizio della professione. In particolare è richiesta la
conoscenza delle seguenti materie:
a) elementi di storia del giornalismo;
b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici
fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico;
ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali
e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa;
elementi di legislazione sul diritto di autore;
e) etica professionale;
f) i media del sistema economico italiano.
3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un
argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della
politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume,
dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro
campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza
professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta
dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo.
L'argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario,
debbono esser comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della
prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere
il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e
di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di
discernimento e di sintesi.
4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il
giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato,
gli mostra l'eleaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o
fornendo eventuali chiarimenti (3).
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(1) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1,
D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(2) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1,
D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(3) Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212
(Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz.
Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21
settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).
Articolo 44-bis. Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di
elaboratori elettronici (personal computer).
1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è
consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella
disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque
memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie
per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di
comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito
dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al
fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di
carattere e di spaziatura.
2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono
indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il
Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16
gennaio 2008, n. 16 (4).
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(4) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13
giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
Articolo 46. Ammissione alla prova di idoneità professionale.
1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati
che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno
diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica
giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo
inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente
consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.
3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine,
deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla
deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla
segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva
spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di
inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di
preSEntazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della
segreteria, che ne rilascia ricevuta.
3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante
l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di
ammissione (5).
4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel
registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o
interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo
comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.
5. Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze
professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato
deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il
candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica
seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo
compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella
fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al
comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i
candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di
definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione,
nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta,
con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima
di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per
il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore
della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza
occorrente per la partecipazione alla prova scritta (6).
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(5) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13
giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(6) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz.
Uff. 30 settembre 1993, n. 230).
Articolo 48. Svolgimento della prova scritta.
1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova
scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati
scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene
chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente
e dal segretario.
2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a
scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta,
procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione
può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei
testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura
delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre buste
sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.
3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente
si dà inizio alla prova di esame.
4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte
della commissione, degli argomenti da trattare.
5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel
locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è
affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.
6. I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo
dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della
prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente
carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente
da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o
comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame
libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di
comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memorie, ad
eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui
all'articolo 44-bis (7).
6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di
elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al
candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma
da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema
operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora.
L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema
operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di
videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della
prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire
l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove
previste dall'articolo 44, comma 1 (8).
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche
tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il
sistema operativo e che consulti altre fonti documentali (9).
6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico
(personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva
dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto
delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il
recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova (10).
7. È escluso dalla prova chi contravvenga a tali divieti ed in genere alle
disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità
dell'esame.
8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo,
la decisione spetta al presidente (11).
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(7) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1,
D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(8) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13
giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(9) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13
giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(10) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 13
giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
(11) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384, (Gazz.
Uff. 30 settembre 1993, n. 230).
49. Termine della prova e consegna dei lavori.
1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi
sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta
contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e
residenza.
2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il
candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova,
disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando «concludi» del
menu «file», estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla
Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un
incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo
degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla
relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48,
comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo
stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del
contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le
disposizioni di cui al primo comma.
3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una
irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal
candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e
siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto
apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e
8.
4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale
appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria
sottoscrizione.
5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa
raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati
all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario (12).
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(12) Articolo così sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1,
D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).
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In:
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=913
Gli esami di idoneità professionale:
a. Cosa dicono la legge n. 69/1963 e il Dpr 115/1965;
b. Il programma degli esami orali;
c. Criteri per la valutazione della prova scritta.
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Testo consigliato per l'esame di giornalista (in:
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=915)
1. Franco Abruzzo, Codice dell'informazione e della comunicazione, V
edizione, aprile 2006, Centro di Documentazione Giornalistica - 00186 Roma -
Piazza di Pietra 26 - tel. 06/67.914.96 - 06/ 67.981.48 - Fax 06/67.974.92).
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