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Seduta del CdA  24 e 25/6/2008.

Abolizione del divieto

di cumulo tra pensioni

di anzianità

e redditi di lavoro:

prima di adeguarsi

al dl del 18 giugno,

l'Inpgi fa i conti,

ma con tanta cautela.

 

L'articolo 2 della legge 1564/1951 dice: "Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie".

 

 

Roma, 25 giugno 2008. Il CdA dell'Inpgi fa i conti. Sta studiando quanto peserà sulle proprie casse la nuova disciplina (art. 19 del dl 18 giugno 2008) che prevede  "l'abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi di lavoro".  Su proposta del Presidente, Andrea Camporese, il Cda valuterà "nelle prossime settimane quanta parte della norma generale potrà essere inserita nell'ordinamento dell'Inpgi senza mettere in crisi la sostenibilità finanziaria futura delle prestazioni pensionistiche". L'Istituto di previdenza dovrà armonizzare l'articolo 15 del suo Regolamento con la normativa generale (art. 2 della legge 1564/1951; art. 76, punto 4,  della legg e 388/2000; art. 19 del dl 18 giugno 2008) entro il primo gennaio 2009. L'analisi del decreto legge è stata avviata nella seduta preparatoria del Consiglio di Amministrazione, che si è svolta ieri, mentre oggi si è svolta la seduta vera e propria  del  CdA.  L'articolo 2 della legge 1564/1951 dice: "Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie".

 

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Sostegno ai giornalisti afgani. Borsa di studio alla memoria di Adjmal Nasqbandi

Un sostegno economico per proteggere il lavoro dei giornalisti afghani che con il loro impegno contribuiscono alla lotta per la democrazia nel loro paese. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi, che ha contribuito alla creazione di una borsa di studio annuale alla memoria del giornalista Adjmal Nasqbandi, interprete e giornalista free-lance, mediatore nel sequestro dell'inviato speciale di Repubblica, Daniele Mastrogiacomo. Il Cda dell'Istituto previdenziale ha stanziato un somma di 4 mila euro che sarà implementata dai versamenti di altri enti e privati.

Non sei contento dei servizi Inpgi? Allora compila il questionario

Entro l'estate i giornalisti saranno chiamati, attraverso un questionario, ad esprimersi sul livello di soddisfazione delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Istituto previdenziale. L'indagine, che sarà affidata dal Cda dell'Inpgi ad un istituto specializzato, servirà a migliorare i servizi, correggere eventuali disfunzioni.

Cescutti e Franz lasciano il Consiglio generale Inpgi. Si rivota in Veneto e Lazio

Gabriele Cescutti, già presidente Inpgi, si è dimesso dalla carica di Consigliere generale dell'Istituto previdenziale. Entro il prossimo inverno si terranno le elezioni suppletive in Veneto, collegio di appartenenza dell'esponente di 'Autonomia e solidarietà'. I giornalisti torneranno alle urne anche nel Lazio dopo le dimissioni di Pierlugi Roesler Franz, esponente di spicco di 'Punto a capo',  che ha lasciato il seggio nel Consiglio generale optando per la presidenza del Collegio dei revisori dell'Inpgi. (fonti: www.stampademocratica.it + www.inpgi.it).

 

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Legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (1). Previdenza ed assistenza dei giornalisti.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1952, n. 13.

 

1.  La previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 838, nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto (2) e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.

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(2)  Il nuovo statuto è stato approvato con D.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 1963, n. 265.

 

2.  Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Il regolamento previsto dallo Statuto dell'Istituto dovrà essere uniformato alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

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Legge 388/2000. Art. 76. (Previdenza giornalisti)

1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:

"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri soci ali e di sgravi contributivi.

2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.

3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.

4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".

2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Nella home page di www.francoabruzzo.it

 

Dal 1° gennaio 2009 stop alle penalizzazioni

 

Il "dl Tremonti" abolisce il divieto di cumulo

tra pensioni di anzianità (o pensioni anticipate)

e redditi di lavoro.  La norma vale per

l'Inps e per le forme sostitutive dell'Inps

(l'Inpgi è l'unica cassa sostitutiva dell'Inps

sin dal 1951). L'Inpgi si adeguerà o dirà di no

come ha fatto con gli articoli 72 della legge 388/2000

e 44 della legge 289/2002 ?

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