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Andrea Di Cesare

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Il testo (con la sentenza) in www.francoabruzzo.it

L'articolo ripreso da www.osservatoriosullalegalita.org

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Libertà di stampa:

la Corte dei diritti

dell'uomo

condanna l'Italia

 

di Gabriella Mira Marq

Interessante decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sul tema della libertà di espressione da riconoscere al giornalista. Questa volta, la pronunzia ha letteralmente ribaltato la decisione delle autorità giudiziarie interne, che avevano coralmente ritenuto lesivo della reputazione e dell'onore un articolo pubblicato su un mensile da un politologo, in seguito alla scelta dell'allora Presidente della provincia di Palermo di proseguire nella difesa di uno dei soggetti accusati di aver contribuito alla realizzazione della strage di Capaci nella quale aveva perso la vita Giovanni Falcone. La sentenza riguarda la vicenda di Claudio Riolo, diffamatore di Francesco Musetto per la giustizia italiana. La Corte dei diritti dell'Uomo ha, invece, condannato la Repubblica Italiana a risarcire a Riolo 72mila euro. Riguardo alle espressioni ironiche utilizzate da Riolo, "la Corte ricorda che la libertà giornalistica può includere la possibilità di utilizzare una certa quantità di provocazione. Inoltre, le espressioni utilizzate dal denunciante non hanno portato ad abusi e non dovrebbero essere considerate gratuitamente offensive, essendo infatti in relazione con la situazione che commentavano". La Corte ha anche osservato che nessuno contesta la veridicità delle principali informazioni contenute nell'articolo incriminato ed ha concluso che "l'articolo non potesse essere interpretato come un attacco personale gratuito contro Musetto". Un'altra importante conclusione della Corte, che riguarda un problema molto serio in Italia, cioè quello delle azioni civili contro scrittori e giornalisti, in cui vengono chieste cifre che costituiscono un vero e proprio ricatto, è stata che, "data la situazione finanziaria di Riolo, la condanna a pagare le somme in questione è stata in grado di dissuaderlo dal continuare a informare il pubblico su temi di interesse generale" e pertanto la Corte conclude che la condanna della persona si traduca in "una interferenza sproporzionata con il suo diritto alla libertà di espressione e non si muove come "necessaria in una società democratica".

 

Sentenza 39/2008 della Corte costituzionale: "Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi". 

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