|
|
ideabiografica.com - rivista on line - Registrazione Tribunale Milano n. 148 del 14 marzo 2007 direttore responsabile: Andrea Di Cesare |
DUE SENTENZE DELLA CASSAZIONE
|
Le notizie sui media e sul lavoro giornalistico sono
°°°°°°°°°°
Cassazione: anche i precari sono "disoccupati" Un impiego temporaneo non fa venire meno lo "stato di disoccupazione" e pertanto anche i precari vanno considerati a tutti gli effetti come disoccupati. E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione (sentenza n. 48361/2008) sottolineando che "un rapporto di impiego precario e temporaneo non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione". Sulla scorta di tale principio la Corte ha annullato una doppia condanna per il reato di falsità ideologica che i giudici di merito avevano inflitto a un lavoratore che aveva tenuto nascosta la sua assunzione temporanea come coadiutore sanitario presso la Asl di taranto , in vista della partecipazione ad un concorso pubblico. La vicenda era finita in procura a seguito di denuncia da parte della Asl che si era poi costituita parte civile. Ne s eguiva una condanna in primo e in secondo grado per il reato di falsità ideologica in atto pubblico per induzione in errore dei pubblici funzionari. Alla condanna penale seguiva anche la condanna al risarcimento dei danni in favore della Asl. Ricorrendo in Cassazione il lavoratore ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui un impiego precario non fa venire meno lo stato di disoccupazione. Piazza Cavour ha ribaltato così le decisioni dei giudici di merito annullando la sentenza impugnata "perché il fatto non sussiste" e chiarendo che "un rapporto di impiego precario non può essere ritenuto sufficiente a fare venire meno il requisito dello stato di disoccupazione, necessario ai sensi dell'art. 12 L. 482 del '78 per la partecipazione privilegiata ai pubblici concorsi". Del resto, quand'anche il lavoratore "avesse correttamente segnalato la propria condizione di assegnatario in via provvisoria del posto di coadiutore sanitario presso la Asl, ciò non avrebbe comportato la sua cancellazione dall'elenco di disoccupati tenuto dall'ufficio provinciale del lavoro". (Data: 31/12/2008 10.02.00 - Autore: Roberto Castaldi-http://www.studiocataldi.it)
Cassazione: legittimo licenziamento di chi lede prestigio e immagine dell'azienda La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza n. 29008/2008) occupandosi del caso di un lavoratore che nel corso di tre assemblee pubbliche si era lanciato in esternazioni di discredito nei confronti dell'azienda in cui lavorava, ha stabilito che un simile comportamento, quando va oltre il diritto di critica e si traduce in una condotta gravemente offensiva della professionalità dell'azienda, deve essere considerato come una violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile. Tale norma impone al prestatore di lavoro, tra le altre cose, di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Nel caso esaminato dalla Corte oltretutto le esternazioni del dipendente erano finite sulla stampa locale. Legittimo dunque, secondo gli ermellini il licenziamento deciso dal datore di lavoro essendosi verificata ai sensi del'art. 2119 una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. (Data: 04/01/2009 10.26.00 - Autore: Roberto Castaldi- http://www.studiocataldi.it)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3221 TUTELA DELL'IMMAGINE, PRIVACY E LAVORO GIORNALISTICO
La deroga prevista dall'art. 137 del Codice della Privacy - in forza del quale non è necessario il consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati personali avviene nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento di finalità informative - può riguardare anche chi non abbia stabilmente alcun ruolo nella formazione del messaggio giornalistico in quanto tale, purché il materiale raccolto abbia la funzione di illustrare un avvenimento nella esclusiva prospettiva della pubblicazione. DI SABRINA PERON, AVVOCATO IN MILANO °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3222 La pubblicazione dell'immagine altrui non può ledere la reputazione o il decoro della persona ritrattata.
L'art. 97 della legge 633/1941 (sul diritto d'autore) stabilisce, che "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine ... è collegata a fatti o avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico". La medesima norma tuttavia vieta comunque la pubblicazione dell'immagine ripresa in occasione pubblica, allorché essa "rechi pregiudizio all'onore e alla reputazione ed anche al decoro della persona ritrattata". Dunque, nel caso in cui la riproduzione di un'immagine relativa a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, avvenga senza il consenso del titolare occorre verificare se detta pubblicazione non abbia comunque recato pregiudizio all'onore od alla reputazione altrui. DI SABRINA PERON, AVVOCATO IN MILANO °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
21 - 01 - 2009 |
|
Cassazione, Corte di
Cassazione, Cassazione sentenza 48361/2008, Cassazione precari e |